Dicembre 11, 2024
Condividi su:

Entro il 15 novembre , i docenti e personale ata interessati potranno presentare domanda valida per l’anno solare 2024, (da gennaio a dicembre), permessi retribuiti per consentire la frequenza ai corsi di studio formalizzati nelle 150 ore individuali.
Come stabilito dal CCNL 2016/2018 all’articolo 22, comma 4 b4), sono i Contratti Integrativi Regionali (CIR) a definire le tipologie dei corsi, la ripartizione delle ore tra frequenza, esami, studio libero e l’ordine di priorità in base al quale vengono graduate le domande, al fine di formulare una possibile quota-massima assegnabile in relazione alla tipologia stessa del percorso e soddisfare quindi un maggior numero di richieste.

Chi usufruisce dei permessi?
L’elenco dei docenti ammessi a fruire delle ore per il diritto allo studio è pubblicato dai singoli Uffici Scolastici (ai quali si rimanda). Per ciascuno è indicato il monte ore massimo concesso nell’anno solare.
Per quali corsi per i quali è possibile fruire?
I corsi che hanno accesso alla concessione delle 150 ore di studio sono i seguenti:
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondari
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario
Per i Corsi on line il permesso può essere concesso solo a condizione che sia possibile:
presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
produrre l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
Non è possibile usufruire di permessi per attività di studio preparatorie agli esami. Infatti la circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica lo esclude, affermando: “Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN”.

Sarà possibile utilizzare i permessi per la preparazione al concorso straordinario o ordinario?
La preparazione per i concorsi straordinari o ordinari non rientrano tra le tipologie per cui è possibile concedere permessi studio, infatti non si trattano di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo o di una qualifica, per il quale sia prevista la frequenza.

Articolazione dei permessi
La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:

a. permessi orari – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
b. permessi giornalieri utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
c. cumulo dei permessi di cui al punto b).

L’esercizio del diritto deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell’orario e/o del servizio e/o con sostituzione ai sensi delle disposizioni vigenti.
Ricordiamo che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente sia impegnato nella sua ordinaria prestazione lavorativa.
Tutti i permessi di cui si fruisce vanno certificati. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell’esame va alla scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l’anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione.
Piano annuale di fruizione dei permessi
Il docente dovrà comunicare alla scuola di servizio il piano annuale (anche plurisettimanale) di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, il piano se risulta necessario può essere variato a seconda delle necessità di svolgimento delle lezioni. Il piano dovrà essere concordato nel caso in cui il dipendente svolga servzio su più istituzioni.
Normativa di riferimento per il diritto allo studio
IL CCNL del comparto Scuola non ha definito una apposita disciplina del diritto allo studio, ma all’ art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL del 29.11.2007, richiama la precedente regolamentazione pubblicistica dell’istituto contenuta nell’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, che così continua a trovare applicazione nel comparto scuola nella sua originaria formulazione.
L’ art. 3 comma 1 e 2 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 a prevede quanto segue:
“Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali. I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico”.
In riferimento alla modalità di fruizione il citato articolo al comma 3, stabilisce che:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità’ superiore;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *