Luglio 27, 2024

Ricorsi

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RICORSO CARTA DOCENTI

RICORSO APERTO

Diritto-Dovere è quello di formarsi e aggiornarsi per il personale docente. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che riconduce la dottrina agli art. 64 e 66 del CCNL vigente.

La Sentenza afferma che la formazione è necessaria per tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, così anche gli “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un’indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell’insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.

Con motivazioni che mettono al centro della discussione il valore indiscusso del Contratto, i docenti di religione, incaricati annuali e dunque a tempo determinato, sono pienamente riconosciuti nella loro funzione docente e nella piena equiparazione al restante personale di ruolo della scuola, il Consiglio di Stato ha operato un primo e significativo atto di giustizia e di equità. (G.F.)

A seguito della revisione dei beneficiari della carta docente con la legge 103/2023 viene estesa al personale docente con contratto al 31 agosto (annuale), rimangono esclusi i contratti al 30 giugno e i supplenti, per tutti naturalmente la legge non prevede il risarcimento degli anni passati.

Il ricorso vuole estendere il diritto a coloro i quali hanno contratti al 30 giugno e recuperare gli anni precedenti per gli incaricati al 31 agosto

Attenzione però, come per tutti i ricorsi, ne sono beneficiari solo i ricorrenti, salvo una decisione politico legislativa futura

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IL RICORSO E’ PER GLI ISCRITTI E COLORO CHE SI ISCRIVONO AL SINDACATO

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RECUPERO DELLA RPD PER SUPPLENTI BREVI E INCARICATI ENTRO IL QUADRIENNIO

RICORSO APERTO

La Cassazione (sentenza n.20015/2018; conf. Cass. n.2924/2020) ha chiarito che la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente, compresi gli assunti a tempo determinato. Invero, l’art.7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la “retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all’individuazione delle categorie di personale. Il ricorso è gratuito per gli iscritti e coloro che si iscrivono: clicca QUI per pre aderiere e procedere al calcolo delle spettanze.

DI COSA SI TRATTA?

La RPD, cioè la retribuzione professionale docenti è un assegno accessorio che hanno in godimento tutti i docenti incaricati annuali al 30/06 o al 31/08 e naturalmente il personale a tempo indeterminato. L’importo mensile è al 2022 pari a € 184,50, dal 2018 al 31/12/2021 era pari a € 174,50. Tali importi sono mensili e corrispondo attualmente a € 6,15 al giorno (fino al 2021 a € 5,82). La RPD non viene corrisposta ai supplenti brevi e saltuari e la Cassazione, come si può leggere sopra, ha stabilito che non c’è differenza di prestazione per cui un supplente non debba ricevere la RPD. Ulteriore specificazione, così come lo stipendio, la RPD è proporzionale alle ore prestate. Si ha diritto all’intera RPD se si ha orario cattedra (18 oppure 24 o 25 ore).

IL RICORSO

Il ricorso è gratuito per gli iscritti al sindacato. Prima di procedere con la presentazione della documentazione è necessaria un’indagine di convenienza e fattibilità, ciò può avvenire solo previa iscrizione.

La quota di iscrizione dei supplenti brevi e saltuari è di €50,00 (comprende gli stessi diritti di tutti gli altri). Mentre per gli incaricati annuali (30/06 o 31/08) e a tempo indeterminato è prevista l’iscrizione tramite trattenuta diretta sul cedolino paga (delega sindacale).

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