RICORSO RIQUALIFICA E/O RISARCIMENTO DEL DANNO
La Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 13 gennaio 2022, ha fissato il seguente principio di diritto: “La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall’altro, che la necessitàdi un titolo di idoneitàrilasciato da un’autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l’insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
Nella stessa direzione vanno le varie sentenze della Corte di Cassazione, che cassando i ricorsi del Ministero dell’Istruzione a seguito di soccombenza, hanno stabilito che, seppur permane l’impossibilità della conversione del contratto a tempo indeterminato deve comunque essere riconosciuto un risarcimento del danno quantificabile fino ad un massimo di 12 mensilità. Sarà il giudice a stabilire l’ammontare del risarcimento.
Le nostre condizioni per aderire al ricorso:
- Iscrizione al Sindacato, condizione necessaria.
- COSTO AVVOCATO INIZIALE A CARICO DEL SINDACATO
- In caso di RIGETTO NULLA è DOVUTO da parte del ricorrente.
ABBIAMO GIA’ VINTO PRESSO I TRIBUNALI DI:
ROMA-AREZZO-ASTI-VERBANIA–VERONA – TORINO – VERCELLI – BERGAMO – NOVARA – CUNEO
AI ricorrenti è stato riconosciuto una mensilità all’anno per ogni anno di precariato oltre i 3. Ad esempio: Leo ricorrente presso il tribunale di Roma, docente dal 2013, che ha partecipato al ricorso nel 2022 e che ha maturato 6 anni di precariato oltre i tre anni, sono stati riconosciuti 6 mensilità, la sua retribuzione mensile globale è di € 2200,00 circa, dunque gli è stato riconosciuto quale risarcimento € 13200,00 (cioè €2200,00×6). Tale riconoscimento è netto e non tassato e non va nemmeno dichiarato nelle tasse in quanto non soggetto a reddito.