Maggio 2, 2024
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Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d’intesa tra il Direttore Generale Regionale (o un delegato dal DGR) e l’Ordinario Diocesano competente a domanda dell’interessato (art. 2 comma 11), avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti (art. 4 comma 1 CCNI 8 luglio 2020).

COSA PUÒ CHIEDERE UN DOCENTE DI RELIGIONE DI RUOLO

di essere:

  • “utilizzati” in una scuola/istituto diverso della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
  • “utilizzati”, all’interno della propria diocesi, in un differente grado scolastico (ad esempio dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. I grado alla sec. II grado).
  • “utilizzati”, all’interno della propria diocesi, in un altro settore formativo (ad esempio dalla primaria alla secondaria).

Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:

  • Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi in possesso dell’idoneità

della diocesi di destinazione).

  • Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi in possesso della specifica idoneità della diocesi di destinazione).

NOTA BENE: I provvedimenti a) e b) sono da considerarsi “definitivi” alla stregua dei trasferimenti e non si rendono necessarie conferme negli anni successivi al primo utilizzo, i provvedimenti c), d), e) hanno la caratteristica della provvisorietà e vanno riconfermati, salvo perdurare dell’intesa specifica, nel successivo anno scolastico. In alternativa ad eventuale Trasferimento presso la diocesi di precedente Assegnazione Temporanea oppure all’interno della stessa diocesi attraverso il “passaggio di ruolo”.

IN CASO DI RIDUZIONE ORARIA

I docenti di religione che nella propria scuola subiscono una riduzione fino ad un quinto dell’orario cattedra possono chiedere l’utilizzo delle ore mancanti con ore a disposizione nella scuola di “titolarità” (utilizzo permanente); mentre se in servizio su più scuole, rimarranno a disposizione nella scuola dove è avvenuta la riduzione (art. 2 comma 7 del CCNI).

TUTELA DEI DOCENTI CON REVOCA IDONEITA’ CANONICA

I docenti di religione a cui è stata revocata l’idoneità ecclesiastica per l’insegnamento della religione cattolica previsto dall’art. 3 comma 4 della legge 186/2003 possono richiedere l’utilizzo secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 11 che richiama il comma 3: “Il personale in esubero su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:

  1. insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
  2. altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione; c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti. L’utilizzazione d’ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l’interessato, compreso il personale di cui all’art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, è in possesso del previsto titolo di specializzazione, nonché qualora stia frequentando l’apposito corso di formazione; è fatto salvo quanto previsto all’ultimo periodo del successivo art. 5, comma 6”.

ATTENZIONE: È possibile ottenere la precedenza per il rientro nella sede di prima titolarità, se questa si è persa a causa della riduzione oraria, sempre che avvenga l’Intesa specifica tra l’USR e l’Ordinario Diocesano.

MODELLI

  1. Modulo UR1 2023
  2. Modulo UR2 2023

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