Aprile 26, 2024
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Si conferma quanto fin dall’inizio ha voluto il Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione SAIR che ha voluto ricorrere presso i tribunali del lavoro per stigmatizzare il comportamento avverso le direttive europee per i lavoratori con più di trentasei mesi di servizio a tempo determinato

I tribunali del lavoro di Arezzo, qualche mese fa,  e Roma hanno confermato il principio per cui: “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604” (cfr. Corte Cass. SSUU n. 5072 del 2016).

Per i nostri ricorrenti tale decisione si è tramutato in un riconoscimento pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale.

Considerando che i ricorrente attualmente in godimento della fascia 0 il risarcimento ammonta a 12000 euro

Per le modalità del ricorso del nostro sindacato vai alla pagina www.nuovosair.it/ricorsi

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